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Verso una pianificazione successoria internazionale

Aggiornamento: 26 set 2019

Entrato in vigore il Regolamento UE 650/2012 sulle successioni internazionali

In tema di successioni a carattere internazionale è di stretta attualità l’entrata in vigore – lo scorso 17 agosto 2015 - del Regolamento UE n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni nonché alla istituzione del c.d. Certificato Successorio Europeo.


Tale Regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea ad eccezione della Danimarca, Irlanda e Regno Unito, che si sono riservati di accettare tale normativa dopo la sua adozione.


Lo scopo di tale Regolamento è quello di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone posto che molti cittadini europei incontrano numerose difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere a causa delle differenti normative esistenti nei diversi Stati europei.


La Commissione Europea stima, quindi, in oltre 450.000 ogni anno le famiglie impegnate in una successione internazionale che si riscontra qualora i beni o gli eredi del defunto si trovino in uno Stato diverso da quello ove si è aperta la successione.

Può avvenire, infatti, che un cittadino straniero acquisti un bene nel nostro Paese, pur continuando a vivere all’estero, oppure che un cittadino italiano, che possiede immobili in Italia, decida di spostare la propria residenza all’estero e trasferire la sede dei propri interessi fuori dal territorio italiano.


Tuttavia le diverse normative nazionali divergono su alcuni punti fondamentali come – ad esempio - la determinazione della quota di riserva ereditaria, il trattamento del coniuge superstite, l’individuazione dei successibili e delle relative quote.


La quota di riserva per i familiari è prevista, infatti, dalle legislazioni della maggioranza dei Paesi dell’Unione Europea, con l’eccezione rilevante dell’Inghilterra. Tuttavia, in taluni ordinamenti la quota disponibile è molto limitata e il coniuge è addirittura escluso. Ad esempio in Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Repubblica Ceca e Finlandia il coniuge non è un erede necessario; in Spagna al coniuge superstite spetta soltanto il diritto di usufrutto su una quota dell’eredità; in Francia il coniuge non divorziato ha diritto ad una quota di legittima solo in assenza di discendenti; in Italia il coniuge legalmente separato ma non ancora divorziato concorre con i figli nella successione.


In questi casi il nuovo Regolamento pone norme uniformi per determinare quale regime giuridico disciplinerà la successione consentendo la possibilità di effettuare una corretta pianificazione successoria.


Sinora, nel nostro ordinamento, si riteneva che la successione che presenti elementi di internazionalità dovesse essere regolata dalla legge del Paese di cui il defunto era cittadino.

Il Regolamento UE n. 650/2012 si ispira, invece, al principio dell’unità della successione e sottopone l’intera successione – dall’apertura fino al trasferimento dei beni ereditari ai beneficiari – alla legge del luogo di residenza abituale del de cuius al momento della morte.

Secondo la nuova normativa, inoltre, il criterio della residenza abituale viene anche utilizzato per l’individuazione degli organi giurisdizionali competenti a conoscere della successione, fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il de cuius di scegliere come legge applicabile quella del Paese di cui aveva la cittadinanza. Infatti in vita una persona può scegliere per testamento come legge regolatrice della propria successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.


Il concetto di residenza abituale, nelle intenzioni del legislatore europeo, dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile del defunto con la Stato interessato. La residenza abituale è, infatti, il luogo ove il defunto aveva la connessione più forte in termini sia di centro degli affetti che di interessi e può non coincidere con quella della residenza anagrafica o della residenza fiscale. Tale connessione si può desumere dalla permanenza stabile di un soggetto in un determinato luogo, dalla durata della permanenza e dalle sue ragioni e caratteristiche (escludendo ad esempio che tale situazione ricorra nel caso della presenza, anche prolungata, in un determinato luogo per ragioni di vacanza o di cura) nonché dall’effettiva intenzione di una persona di voler stabilire la propria esistenza in un dato luogo, al di fuori del Paese del quale ha la cittadinanza.


La nuova normativa diviene, pertanto, uno strumento indispensabile per una corretta pianificazione successoria. Infatti, il Regolamento stabilisce l’ammissibilità delle disposizioni a causa di morte e la validità e gli effetti vincolanti tra le parti dei patti successori in forza dei quali viene scelta come legge applicabile quella che sarebbe stata applicabile alla successione se la morte fosse avvenuta, rispettivamente, al momento della disposizione e della stipula dei patti. In questo caso il Regolamento vincola tutti gli Stati in cui la nuova normativa è applicabile - compresi quelli che, come l’Italia, non ammettono la validità dei patti successori – a riconoscere la validità che risulti in base alla legge applicabile.


Un ulteriore principio posto dal Regolamento UE n. 650/2012 è quello della continuità dello statuto successorio, attuata mediante le norme sulla circolazione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie. Di notevole rilevanza sono, infine, le disposizioni relative al Certificato Successorio Europeo che può essere richiesto da un erede, un legatario, un esecutore testamentario all’autorità giurisdizionale o a qualsiasi altra autorità competente in materia di successione in base al diritto nazionale (nel nostro ordinamento è stata individuata la figura del notaio) per essere utilizzato in un altro Stato membro al fine di facilitare la successione dei casi transfrontalieri. Il Certificato, infatti, produce in tutti gli Stati membri i medesimi effetti probatori relativi alla qualità, ai diritti o ai poteri degli eredi o dei legatari senza che sia necessario ricorrere ad alcun ulteriore procedimento di riconoscimento.


Il nostro Paese, infine, ha integrato la disciplina del Regolamento individuando i notai come unica autorità competente ad emettere il Certificato Successorio su richiesta degli interessati. Per le eventuali controversie che sorgano in ordine all’attività di certificazione gli interessati potranno adire, mediante reclamo, il Tribunale del luogo in cui sia residente il notaio che abbia adottato la decisione impugnata.


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