top of page

Immobili esteri

Obblighi di monitoraggio fiscale e doppia imposizione

La tassazione degli immobili detenuti all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia segue il principio della c.d. worldwide income taxation ovvero l’imposizione in Italia dei redditi ovunque prodotti. Pertanto i residenti in Italia dovranno assoggettare a tassazione nel nostro Paese i redditi derivanti dagli immobili all’estero.


Tuttavia, al fine di ridurre i fenomeni di doppia imposizione economica, l’Italia ha stipulato con altri Paesi alcune convenzioni internazionali, ispirate al modello di convenzione elaborato dall’OCSE. Ai sensi del modello OCSE, dunque, è previsto che i redditi derivanti dagli immobili siano tassati nello Stato in cui sono ubicati: tuttavia tale previsione non si spinge ad affermare che la tassazione debba avvenire “soltanto” in quel Paese. Più precisamente il modello convenzionale prevede la concessione di un credito a fronte delle imposte pagate all’estero.

Nel caso di immobili concessi in locazione, pertanto, la normativa distingue a seconda che lo Stato estero tassi o meno tali redditi. Nel primo caso - se lo Stato estero tassa i redditi di locazione – il reddito estero corrisponde all’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero. Nel caso contrario – se lo Stato estero non tassa detti redditi – il reddito estero corrisponde all’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfettaria delle spese.


Inoltre, anche se non sono stati locati a terzi, se gli immobili sono soggetti a tassazione nello Stato estero il contribuente dovrà dichiarare in Italia l’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, mentre soltanto se gli immobili non hanno prodotto redditi e non siano stati sottoposti a tassazione all’estero, il contribuente non dovrà dichiarare alcun reddito in Italia.


Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti esteri, gli immobili detenuti all’estero devono essere indicati nel quadro RW della dichiarazione degli esteri e in relazione agli stessi deve essere pagata l’imposta patrimoniale sugli immobili situati all’estero (IVIE).


Al fine di determinare il valore degli immobili esteri occorre fare riferimento a quanto stabilito dalla Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 in merito all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero laddove prevede che in mancanza del valore catastale si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto.


Infatti la Circolare precisa che per valore catastale si deve intendere il valore dell’immobile preso a base per la determinazione di imposte dovute nel Paese estero mentre non è, invece, utilizzabile, a tal fine, un valore che esprima il reddito medio ordinario dell’immobile.

In molti casi, infatti, non è riscontrabile un valore catastale come sopra definito e, quindi, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.


18 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page