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Il trust: una questione di fiducia

Lo dice anche la parola stessa: trust vuole dire fiducia, affidarsi a qualcuno. Ma per cosa?

Uno strumento e rapporto giuridico innovativo e flessibile: attenzione, però! Conosciamolo da vicino.


Il trust è uno strumento giuridico di diritto straniero che è stato riconosciuto anche in Italia attraverso la ratifica della Convenzione dell’Aja avvenuta nel 1985. Nonostante l’Italia sia stato uno tra i primi Paesi a riconoscere questo strumento, solo negli ultimi anni si è registrato un forte incremento. Secondo la definizione legislativa (art. 2 della Convenzione) per trust si intendono quei rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, il quale pone i suoi beni sotto il controllo di un trustee per la realizzazione di un interesse di un beneficiario o per un fine. Vi sono quindi 3 soggetti: disponente, trustee e beneficiario. Quest’ultima figura può essere eventuale così come lo è quella del guardiano, sebbene la prassi ne registri una costante presenza.


Nell’atto istitutivo, generalmente redatto nella forma dell’atto pubblico, il disponente trasferisce al trustee la proprietà dei suoi beni il quale ha il dovere di amministrarli e gestirli nell’interesse dei beneficiari o per il fine indicato nell’atto. Il trustee, in questa sua funzione è libero da qualsivoglia vincolo; infatti il disponente può indicare e suggerire solo i criteri generali della gestione (c.d. letter of whises). Unico soggetto deputato a verificare che il trustee adempia ai suoi compiti è il guardiano, il quale ad esempio può segnalare all’autorità giudiziaria determinate “anomalie”. Con l’atto di trasferimento, vengono a crearsi due patrimoni ben distinti e separati: quello del fondo in trust e quello del trustee. Questo significa, ad esempio, che i creditori personali del trustee non potranno mai aggredire i fondi del trust e viceversa.



Ma perché usare il trust?


La flessibilità di questo strumento giuridico consente di essere utilizzato per gli usi più disparati. Ad esempio nella pianificazione successoria, il trust consente una serie di vantaggi. Il disponente, designando i soggetti che subentreranno nella sua posizione, eviterà l’apertura della successione ereditaria e nessuna imposta sarà dovuta (proprio perché non si apre alcuna successione); certamente dovranno essere rispettate le norme in tema di successione legittima.


Il trust può essere utilizzato anche per scopi caritatevoli: da ultimo è stato istituito per il terremoto di Accumoli ed Amatrice. Considerato la generale diffidenza circa l’uso (e l’abuso) dei fondi raccolti in occasioni del genere, alcune associazioni di professionisti hanno deciso di dar vita al “Trust Terremotati di Accumoli e Amatrice”.


Attraverso tale strumento che vede come guardiano il prof. Maurizio Lupoi, chiunque può destinare anche in forma anonima delle somme di denaro che verranno utilizzate per sostenere i costi dell’assistenza ai terremotati.


Quanto alla fiscalità, il tema è decisamente complesso e in questa sede verranno tratteggiate le linee fondamentali, ma ci riserviamo di approfondire l’argomento in un momento successivo.


Sulle imposte indirette dobbiamo distinguere l’imposta di registro, l’imposta di donazione e le imposte ipocatastali. Quanto alla prima essa andrà corrisposta in misura fissa al momento dell’atto istitutivo. Quanto all’imposta di donazione, la dottrina è unanime nel ritenere che essa vada pagata al momento dell’effettivo trasferimento della ricchezza ai donatari (con applicazione delle aliquote e delle franchigie); il Fisco ritiene invece che vada pagata al momento della costituzione del trust.


Per le imposte ipocatastali, l’Agenzia delle entrate ritiene che, in presenza di beni immobili e diritti reali immobiliari, vadano pagate al momento della costituzione del trust, ogni volta che c’è un trasferimento e al momento dello scioglimento del vincolo. Il Notariato, così come la maggior parte delle commissioni tributarie ritiene che le imposte vadano invece versate solo al momento del trasferimento finale in capo ai beneficiari, perché solo in quel momento si realizza il presupposto del tributo.


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