top of page

Il nuovo diritto di famiglia

Tra le nuove coppie di fatto e le unioni civili, anche il diritto successorio cambia

Introduzione


Il legislatore dopo numerose e forti istanze sociali ha finalmente approvato il 20 maggio del 2016 la legge in tema di unioni civili e coppie di fatto, mettendo mano al diritto di famiglia dopo quasi 40 anni. Ricordiamo, infatti, che l’ultima riforma era avvenuta nel lontano 1975.

Dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dal 5 giugno la norma è entrata in vigore; da questo momento in poi, in Italia, hanno pieno valore giuridico le convivenze di fatto e le unioni civili tra persone dello stesso sesso, al pari delle altre formazioni sociali tutelate dalla Costituzione della Repubblica italiana. Vediamo come.



Unioni civili


L’unione civile innanzitutto si costituisce soltanto tra persone maggiorenni e dello stesso sesso. Dal punto di vista amministrativo, non è sufficiente vivere abitualmente nella stessa dimora ma è necessaria una formale dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile (ossia il sindaco o di chi lo sostituisce, come il suo vice) alla presenza di due testimoni. Nel certificato registrato nell’archivio di stato civile verranno indicati la residenza e anche il regime patrimoniale, il quale, in mancanza di scelta, è quello della comunione dei beni. Sarà inoltre possibile adottare un solo cognome. Questa norma conferma la natura familiare dell’unione civile. A conforto di questa interpretazione, il legislatore, relativamente ai diritti e doveri nascenti dall’unione civile, ha sostanzialmente ricopiato la norma del codice civile prevista per i coniugi, salvo il riferimento all’obbligo di fedeltà, di cui non si comprende la motivazione.


Dovranno infatti garantire all’altro assistenza morale e materiale. Non solo quindi un impegno affettivo, come in qualsiasi altra relazione, ma una formale assunzione di responsabilità verso il partner dovendo contribuire ai bisogni comuni, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

Responsabilità che si sostanzia anche per il “dopo la morte”.


Infatti, se prima della legge chi non era coniugato non poteva vantare alcun diritto successorio rispetto al partner, con la nuova legge i contraenti potranno essere eredi l’uno rispetto all’altro. Il superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, al TFR maturato e al diritto di preavviso, nel caso in cui al momento della morte fosse in corso un rapporto di lavoro.


Al superstite inoltre spetteranno tutti quei diritti tipici del coniuge superstite. In quanto legittimario, sarà titolare di una quota predeterminata della massa ereditaria. Pertanto anche nel caso in cui sia inferiore a quella stabilita dalla legge, il superstite potrà chiedere al giudice che la quota venga reintegrata.


Inoltre ha diritto di continuare ad abitare nella casa “coniugale” utilizzando i mobili che la corredano.


Alla luce di questa nuova legge, non sarà più necessario un atto di ultime volontà come il testamento. Con notevoli vantaggi non solo relazionali ed affettivi ma anche fiscali. Il contraente infatti, essendo parificato al coniuge beneficia della franchigia di 1 mln di euro con applicazione dell’aliquota più bassa pari al 4%.


Come nel matrimonio, anche le unioni civili possono sciogliersi; tuttavia i meccanismi sono diversi.


Nella disciplina delle unioni civili non esiste l’istituto della separazione sia consensuale che giudiziale come presupposto per chiedere il divorzio.


I contraenti per porre fine alla loro unione potranno manifestare anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale di stato civile. Dopo 3 mesi dalla presentazione della richiesta, si potrà richiedere il divorzio, sia attraverso il ricorso in Tribunale sia con la negoziazione assistita o con la procedura semplificata davanti al sindaco.


Se nella prima parte della norma vengono regolate le unioni tra persone dello stesso sesso, nella seconda parte il legislatore riconosce e tutela le relazioni affettive tra persone omosessuali ed eterosessuali.



Le convivenze di fatto


Alla luce di questa normativa, nel complesso si possono quindi registrare in Italia una sorta di “tutela crescente” (come è stata definita da alcuni esperti) nelle relazioni affettive.


Primo il matrimonio, sia esso concordatario o civile, a seguire le unioni civili e infine le convivenze di fatto.


Secondo la legge sono conviventi di fatto due persone maggiorenni che, non essendo legate da parentela, affinità o adozione o da precedenti matrimoni o unioni civili, decidono di convivere assistendosi reciprocamente sia dal punto di vista morale che materiale.


Il processo di mutamento sociale ha portato, quindi, il legislatore a riconoscere anche tutte quelle coppie che non vogliono unirsi in matrimonio ma che meritano di essere tutelate.


Ma è sufficiente convivere per ricevere le tutele della legge? No. I conviventi dovranno provare la loro relazione affettiva attraverso la dichiarazione anagrafica presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza. Come spesso richiamato dai giudici, è anche necessaria la stabilità delle convivenza, escludendo tutte quelle ipotesi di convivenza occasionale.


I conviventi non hanno una tutela pari a quella dei coniugi perché di fatto non lo sono e di questo il legislatore ne ha tenuto conto. Infatti nessun diritto successorio è previsto: il convivente superstite non potrà avere parte del patrimonio del de cuius. Unico diritto è quello relativo alla casa di comune abitazione, peraltro limitato temporalmente.


È infatti previsto che il convivente superstite possa usufruire dell’immobile di comune residenza per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Indipendentemente dalla durata della convivenza, nel caso in cui vi siano figli minori o disabili del convivente superstite, questi avrà diritto di abitarvi per un periodo non inferiore ai tre anni.


Decisamente migliore appare la posizione del convivente superstite del conduttore, nel caso in cui l’immobile sia in affitto.


In questo caso, egli subentra automaticamente nella posizione del conduttore de cuius senza limiti temporali, salvo quelli stabiliti nel contratto di locazione. E dunque contrattabili.

Ad ogni modo, esistono altri strumenti giuridici comunque validi per questo genere di accadimenti, primo fra tutti il testamento. È chiaro che in questo caso dovranno adottarsi tutte le cautele del caso come il rispetto di eventuali legittimari.


Se per i coniugi e gli uniti civilmente la legge attribuisce di default la comunione dei beni quale regime patrimoniale, nelle coppie di fatto è tutto lasciato all’ampia discrezione e volontà delle parti. I conviventi potranno stabilire (anche) i rapporti patrimoniali attraverso i contratti di convivenza. Non è necessario l’atto pubblico, ma solo la forma scritta con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato il quale dovrà solo verificare che l’atto non sia contra legem.

12 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page