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Donazione con riserva di usufrutto

Un tradizionale istituto previsto dal nostro ordinamento per garantire un sicuro trasferimento dei beni

Una modalità utilizzata di frequente per trasferire la titolarità dei beni immobili, accedendo ai vantaggi fiscali previsti per i trasferimenti a titolo gratuito, è quella della donazione con riserva di usufrutto.

Attraverso la combinazione di questi due istituti, l’usufrutto e la donazione, è possibile riservarsi la disponibilità dell’immobile donato trasferendone al beneficiario solo la titolarità, conservando la disponibilità materiale e il godimento per tutta la vita.

Soltanto dopo la morte del donante – usufruttuario il beneficiario della donazione otterrà la piena proprietà tramite la consolidazione, ovvero la riunione nella stessa persona della titolarità dell’usufrutto e della nuda proprietà.

Infatti la legge prevede che è permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio. Benché nella norma si parli di solo usufrutto, si ritiene che la riserva possa riguardare anche altri diritti reali di godimento come il diritto di abitazione, di uso, di superficie, altro.

Il nostro codice civile consente inoltre di prevedere la riserva del diritto di usufrutto, oltre che a proprio vantaggio, anche a vantaggio di un’altra persona o di più persone congiuntamente.

È, infatti, ammesso l’usufrutto congiuntivo in cui il godimento del diritto di usufrutto alla morte di ognuno passa ad altri chiamati, le cui quote si accrescono. Tale accrescimento si concentra nella persona che sopravvive: solo alla morte dell’ultimo usufruttuario, l’usufrutto si estingue.

In questo caso il proprietario di un immobile dona la nuda proprietà riservando l’usufrutto per sé e successivamente nei confronti di un singolo soggetto. Pertanto il diritto di usufrutto seguirà la vita dell’ultimo usufruttuario, rientrando la piena proprietà, alla morte di questo, in capo al nudo proprietario.



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